L’art. 35 della Legge 133/2008 (conversione in legge del D.L. n.112) ha abrogato i commi 3 e 4 dell’articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, eliminando, di conseguenza l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di unità immobiliari (ma non quello di redigerlo) e, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione.
In virtù di questa decisione è intervenuta la Comunità Europea per avere spiegazioni circa il mancato rispetto della direttiva 2002/91/Ce (EPBD) sul rendimento energetico in edilizia.
Va ricordato, comunque, che poiché la normativa Nazionale prevede l’attuazione mediante Leggi Regionali; diverse Regioni si sono già da tempo mosse su tale fronte e la normativa in questi casi rimane valida.