Efficienza energetica


                   
                   
                   

                  L’efficienza Energetica negli Edifici

                  Regolamentare l’Efficienza Energetica negli Edifici: perchè?

                   
                   

                  Gli edifici nel residenziale/terziario utilizzano quasi il 45 % dell’energia disponibile e sono responsabili di un livello simile di emissioni di  CO2.  I requisiti di minima efficienza energetica dovranno essere obbligatoriamente previsti da ogni Stato membro nei propri regolamenti edilizi.

                  I tre “pilastri” della direttiva sono:

                  • Metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici
                  • Certificazione energetica degli edifici
                  • Ispezione periodica degli impianti

                  Sono interessati tutti i settori: le normative riguardano non solo gli edifici di nuova costruzione e i nuovi impianti, ma anche gli edifici esistenti, le infrastrutture e l'industria.
                  Agli Stati Membri (e/o Regioni e Province autonome) spetta la determinazione e applicazione dei requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici (di nuova costruzione ed esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni).
                  In questo contesto viene a definirsi il Rendimento Energetico o Energy Performance come “… quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, tra gli altri, il riscaldamento, il riscaldamento dell'acqua, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione. “
                  Parallelamente è cominciato un lavoro di standardizzazione con la pubblicazione e lo studio di molte nuove norme.
                  Negli edifici sono coinvolte tutte le utenze responsabili dei consumi maggiori di energia:

                  • Illuminazione
                  • Ventilazione
                  • Riscaldamento
                  • Raffreddamento e condizionamento

                  La EPBD è stata recepita a partire dal 2009 in tutti i 27 Stati membri dell’Unione EU.

                  Il rendimento energetico viene espresso da uno o più descrittori calcolati tenendo conto di:

                  • Coibentazione
                  • Caratteristiche tecniche e di installazione
                  • Progettazione e posizione in relazione agli aspetti climatici
                  • Esposizione al sole e influenza delle strutture adiacenti
                  • Esistenza di sistemi di generazione propria di energia
                  • Clima degli ambienti interni.

                  Dal 9 luglio 2010 è entrata in vigore la nuova direttiva europea sulla prestazione energetica in edilizia. La direttiva 2002/31/CE sarà abrogata dal 1° febbraio 2012.

                  Alcune delle principali novità della Direttiva 2010/31/UE (nota anche come “EPBD 2”) riguardano: 

                  Impianti tecnici per l’edilizia  (Art. 8)
                  1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetico globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione.  (…)
                  2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante, (…). Gli Stati membri possono inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico.

                  Edifici a energia quasi zero (Artt. 9 e 2)
                  “Gli Stati membri provvedono affinché:
                  a. entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero;
                  b. a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero”
                  Con edificio a energia quasi zero si intende “un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata tenendo conto dei consumi legati al riscaldamento, rinfrescamenti, ventilazione, illuminazione, produzione ACS. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili.

                  Struttura della direttiva EPBD