Il regolamento obbliga i produttori e gli importatori (extra UE) a registrare tutte le sostanze nuove o già presenti sul mercato dette (phase-in), anche impiegate nei preparati (mix di sostanze), prodotte o importate nel territorio dell’Unione Europea in quantità pari o superiori ad una tonnellata all’anno. Il REACH prevede comunque delle esenzioni, indicate negli allegati IV e V.
La registrazione riguarda anche le sostanze contenute negli articoli, semi lavorati o componenti, quando la sostanza è destinata ad essere rilasciata (viene intenzionalmente rilasciata) in condizioni d'uso normali. Le date di scadenza per il rispetto dei vari obblighi sono estremamente "cadenzate" a seconda che si tratti di sostanze già presenti sul mercato e del tipo di applicazione (da oggi fino al 2018) o di sostanze nuove. Il raggiungimento di queste scadenze è preceduto obbligatoriamente, per le sostanze phase-in, da una pre-registrazione da fare (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, ECHA) dal 1° Giugno 2008 al 1° Dicembre 2008. Le sostanze "non-phase-in" e quelle non pre-registrate devono essere registrate dal 1° Giugno 2008 per poter essere commercializzate successivamente a tale data.
Il REACH definisce inoltre nuove modifiche per le schede di sicurezza (SDS). Rispetto al modello attuale, la nuova scheda deve riportare gli scenari pertinenti agli impieghi che l’utilizzatore fa della sostanza. Gli utilizzatori devono quindi verificare che gli usi di loro interesse siano indicati nella SDS.