Sono le sostanze che soddisfano i criteri dell’articolo 57 della REACH. Le imprese che utilizzano tali sostanze, nei prodotti che producono o importano, sono soggette ad obblighi di informazione verso i propri clienti riguardo la presenza di tali sostanze se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- la sostanza è stata inclusa nella cosiddetta “candidate list” associata all’allegato XIV di sostanze soggette ad autorizzazione (una prima versione è stata pubblicata il 28 Ottobre 2008, la lista attualmente contiene 15 sostanze)
- la sostanza è contenuta nell’articolo in concentrazione superiore dello 0,1% (peso sostanza/peso articolo) e
- il totale ammontare di questa sostanza contenuta negli articoli supera 1 tonnellata anno per produttore importatore
- la sostanza non è stata ancora stata registrata per questo specifico uso.
Agli importatori di articoli è, infine, richiesta la notifica all’ECHA, a far data dal 1° Giugno 2011.