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Pubblicata in Giugno la VII edizione della norma CEI 64-8: nuova sezione 37 dedicata ai nuovi requisiti per gli ambienti residenziali

L’Allegato A “Ambienti residenziali – Prestazioni dell’impianto” riguardante principalmente le prestazioni funzionali dell’impianto elettrico nelle unità immobiliari ad uso abitativo, è stato pubblicato nel febbraio 2011 all’interno della Variante V3 della CEI 64-8 (VI edizione del 2007). 


L’Allegato A è entrato in vigore ai fini dei riferimenti amministrativi e legali (Dichiarazione di conformità come da Decreto Ministeriale DM 37/08) il 1 settembre 2011 rappresentando un passo importante per la realizzazione degli impianti elettrici in ambito residenziale e introducendo una classificazione degli impianti. 


La norma CEI 64-8, fino ad allora, non trattava gli aspetti funzionali dell’impianto elettrico, ma si concentrava sulle prescrizioni di sicurezza nei confronti dei pericoli derivanti da sovracorrenti, da contatti diretti e indiretti e nei confronti del rischio di incendio, declinandole poi nelle varie condizioni in cui l’impianto elettrico era previsto in esercizio (sistema di neutro, livelli di tensione, destinazione d’uso dei locali in cui è installato, …).


Con la pubblicazione della VII edizione della norma CEI 64-8 (giugno 2012), tra le importanti e interessanti novità contenute in tale testo, vi è un nuova sezione 37 “Ambienti residenziali - Prestazioni dell’impianto” che accoglie il testo precedentemente incluso nell’Allegato A della variante V3 della norma CEI 64-8, salvo qualche modifica suggerita dal primo periodo di applicazione pratica sul campo della stessa. 


Le prescrizioni riguardanti gli impianti elettrici in ambienti residenziali diventano quindi parte integrante della 64-8.
Nella nuova edizione sono state introdotte anche alcune modifiche, di seguito le più importanti:


1. Nelle cassette di derivazione, dopo la posa di cavi e morsetti, è opportuno lasciare uno spazio libero pari a circa il 20% del volume della cassetta stessa;

2. Il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare deve essere almeno pari a 1,5 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere con un minimo di 16 mm.

3. Numero minimo di prese telefoniche/ segnale;

4. Rispetto alla precedente Variante V3, allo scopo di garantire una certa flessibilità in merito alla predisposizione del numero di punti presa, il livello 1 prevede che un certo numero di punti presa possano essere spostate da un locale ad un altro a patto che il numero totale delle stesse rimanga costante nell’unità abitativa.

5. Almeno una delle prese TV dell’intera unità immobiliare deve avere accanto la predisposizione (posa tubi e scatole) necessaria all’installazione di un totale 6 prese energia. (il testo precedente lasciava il dubbio che tale requisito dovesse essere garantito per almeno una presa TV posta in ciascun  locale)

6. In un locale da bagno, se non è previsto l’attacco per la lavatrice, è sufficiente un punto presa.


"Sicurezza e comfort nelle abitazioni - regole pratiche per la conformità alla Sezione 37 della 64-8/3"

Per aiutare a conoscere le novità presenti nella nuova sezione 37, Schneider Electric ha realizzato il documento "Sicurezza e comfort nelle abitazioni - regole pratiche per la conformita alla sezione 37 della 64-8/3" dove vengono spiegate le prescrizioni della norma (con le novità 2012) ed i suggerimenti per realizzare un impianto conforme con i prodotti Schneider Electric. Vengono inoltre proposti alcuni esempi realizzativi per diverse tipologie di impianto. 

E' inoltre disponibile  una app "Configuratore 64-8"  per dispositivi Android e(scaricabili da smartphone) che , oltre a fornire le indicazioni normative, propone degli esempi di realizzazione dell’impianto nonchè i suggerimenti di Schneider Electric per aumentare il livello di comfort e continuità di servizio.

Benefici della legge di Stabilità 2016 in ambito detrazioni fiscali

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ) ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. 

Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Tra le spese ammesse da detrazione, rientrano le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici)

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare,tra gli altri, anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse  
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento 
  • le spese per l’acquisto dei materiali  
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti  
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi  
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori

Per informazioni di dettaglio, consultare la Guida dell'Agenzia delle Entrate

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